L’obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, non riguarda i professionisti che svolgano la propria attività esclusivamente in forma subordinata alle dipendenze di azienda pubblica o privata, anche qualora iscritti all’albo professionale, in quanto il professionista dipendente non ha rapporto diretto con il cliente finale (alla cui tutela è rivolto appunto il disposto della L. 148/2011) e quindi non è chiamato a rispondere in prima persona del danno eventualmente cagionato a terzi.