In genere su queste tipologie di polizze il mancato pagamento del premio anuo o anche di una sola rata di premio annuo (quando si tratta di polizza con pagamento mensilizzato con addebito sul cc) determina la risoluzione del contratto qualora non siano state pagate per intero le prime 3 o 10 annualità (dipende dalla compagnia); superate queste soglie e poi interrotto il pagamento, la copertura resta in vigore con un importo di rendita da non autosufficienza ridotto. Alcune compagnie danno anche la possibilità di recuperare tutti i premi versati in caso di decesso dell’assicurato entro i 76 anni compiuti o in alternativa superati i 76 anni, in caso di non autosufficienza verrà riconosciuto oltre la rendita mensile pattuita un capitale una tantum pari a 4 mensilità della rendita (es rendita pattuita 2.000€ mensili, in caso di non autosufficienza dopo i 76 anni, oltre la rendita verrà riconosciuto un capitale di 8.000€).