L’onere della prova:
- In caso di responsabilità contrattuale per ottenere un risarcimento del danno l’onere della prova è a carico del danneggiante e sarà pertanto esso stesso a dover dimostrare che i motivi di tale inadempimento sono sopravvenuti per cause a lui non imputabili.
- In caso di responsabilità extracontrattuale invece l’onere della prova per avere diritto ad un risarcimento è a carico del danneggiato, che deve dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito, compresi la colpa o l’eventuale dolo del danneggiante, il danno subito e il nesso causale tra la condotta dell’autore dell’illecito ed il danno patito.
Termini di prescrizione:
- Per la responsabilità civile contrattuale (art.2946 cc) il termine di prescrizione dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito colposo o doloso è fissato in 10 anni.
- Per la responsabilità civile extracontrattuale (art. 2947cc) il termine di prescrizione dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito colposo o doloso è fissato in 5 anni.