Nel nostro ordinamento esistono due tipologie di responsabilità civile:

  • La responsabilità contrattuale disciplinata dall’art.1218 del cc;
    questa tipologia di responsabilità nasce dalla inesatta, incompleta o ritardata prestazione di uno specifica obbligazione (“ovvero di un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore”); quando una delle due parti non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuta a risarcire i danni patiti dal creditore anche se il fatto non costituisce un illecito. Es. danno provocato ad un paziente durante un’operazione da un chirurgo libero professionista (il rapporto contrattuale è tra due soggetti, il medico ed il paziente che si scelgono).
  • La responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’articolo 2043 del cc;
    questa tipologia di responsabilità nasce invece, dalla violazione del principio del “neminem laedere” (non offendere nessuno, non ledere i diritti altrui). Chiunque cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto a risarcire i danni che ha provocato. La responsabilità extracontrattuale non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le controparti ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Es. danno provocato da un chirurgo dipendente del ssn che effettua un’operazione all’interno della struttura ospedaliera; (in questo caso il rapporto contrattuale è tra la struttura sanitaria e il paziente in quanto è a quest’ultima che il paziente stesso si rivolge, mentre tra il medico ed il paziente il rapporto sarà di natura extracontrattuale, in quanto il medico è fornito direttamente dalla struttra sanitaria).

L’articolo 2043 cc pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa (lieve o grave) o dolo.