Il fatto che non sussista obbligo assicurativo non significa tuttavia che i professionisti dipendenti non abbiano alcuna responsabilità; come i liberi professionisti infatti, anche i dipendenti hanno alcune responsabilità (come quella disciplinare, civile, penale e per i dipendenti pubblici anche amministrativa).
Per quanto riguarda la responsabilità civile, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo del dipendente al risarcimento del danno ingiustamente cagionato a terzi è trasferito al datore di lavoro, che addirittura risponde del suo operato anche in caso di dolo.
Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui il datore può rivalersi sul dipendente, come ad esempio nel caso di inadempimento contrattuale nel rapporto di lavoro o di comportamento doloso; inoltre può accadere che un terzo possa tentare di rivalersi direttamente sul dipendente (nel caso per esempio risulti firmatario di un progetto viziato da errore), in caso di insolvenza o fallimento del datore di lavoro.